CONVALIDA A.T.C. (Primo ATC di residenza venatoria e ulteriore ATC NON toscani).
Il Comune è abilitato a confermare l'iscrizione all'A.T.C. sul tesserino venatorio esclusivamente nei seguente casi:
-
ai cacciatori con residenza venatoria (non pre-stampata nel tesserino) coincidente con la residenza anagrafica, previa esibizione di una ricevuta attestante il pagamento della quota di iscrizione.
-
ai cacciatori con ATC di residenza venatoria diverso da quello di residenza anagrafica, con tesserino senza ATC prestampato, previa esibizione della ricevuta di pagamento del bollettino prestampato dell'ATC o di altra ricevuta di pagamento purché accompagnato da idonea documentazione rilasciata dall'ATC attestante l'avvenuta accettazione.
-
Cacciatore che ha richiesto un ATC non toscano, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'ATC competente e della ricevuta di pagamento.
Nei casi diversi da quelli elencati il cacciatore deve rivolgersi all'ATC di competenza per l'apposizione del timbro ATC di vidimazione sulla ricevuta di versamento.
Per i cacciatori toscani autorizzati ad esercitare la caccia in A.T.C. non toscani, il Comune annoterà sul tesserino, su richiesta dell'interessato e dietro esibizione di avvenuto versamento della quota, la sigla dell'A.T.C. dove è stato autorizzato.
Per coloro che abbiano ottenuto il porto d'armi per la prima volta, il Comune su richiesta dell'interessato, attribuirà il codice cacciatore.
NOTA: Il versamento della Tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia ed ha validità di 1 anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata; La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.