I conviventi di fatto hanno facoltà di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, nei 10 giorni successivi, al Comune di residenza dei conviventi: la registrazione del contratto di convivenza in anagrafe rende il contratto opponibile ai terzi.
Nel contratto, le parti possono indicare la propria residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e scegliere di applicare il regime della comunione dei beni.
La trasmissione è a cura del notaio o dell'avvocato e può essere effettuata mediante:
1) consegna diretta all'Ufficio Anagrafe;
2) trasmissione per posta;
3) trasmissione via pec con sottoscrizione digitale del professionista.
Il contratto di convivenza può essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.