In alternativa alla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria, l'interessato può presentare SCIA in sanatoria per legittimare interventi ed opere previsti dall’articolo 135 della L.R. 65/2014, ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa qualora comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Presupposto per la presentazione della SCIA in sanatoria è che gli interventi da sanare siano conformi sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, che a quella vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria (cosiddetta "doppia conformità"). La SCIA è presentata dal proprietario (persona fisica o giuridica), o dal soggetto responsabile dell'abuso, alla U.O. Edilizia Privata (oppure al SUAP nel caso di destinazioni d’uso diverse da quella residenziale), e deve essere accompagnata dalla relazione sottoscritta da parte di tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito edile) che asseveri la conformità dell'opera sia al momento della realizzazione degli interventi che con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle ulteriori discipline di settore incidenti sull’attività edilizia. La SCIA deve essere trasmessa al SUAP nel caso di interventi che interessino immobili aventi destinazioni d’uso diverse da quella residenziale