Il permesso di costruire è il titolo abilitativo necessario per realizzare delle opere o inteventi indicati all’articolo 134 comma 1 della L.R.65/2014. Può essere richiesto il permesso di costruire, in alternativa alla SCIA, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g) dell'art. 135 della L.R.65/2014. La domanda è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo (persona fisica o giuridica) alla U.O. Edilizia Privata (oppure al SUAP nel caso di destinazioni d’uso diverse da quella residenziale), e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato (Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile) che asseveri la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle ulteriori discipline di settore incidenti sull’attività edilizia . Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stabilito dall'art. 142 della L.R.65/2014.