I coniugi che intendono separarsi o divorziare* devono:
- compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio(civile o religioso con effetti civili;
- presentarsi personalmente econgiuntamente-con l'assistenza facoltativa di un avvocato - all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. I
-confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data concordata con dell'Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono
gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni (come chiarite dalla circolare Min. Interno n. 6 del 24/4/2015):
1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo della parti si può procedere).
Inoltre:
2) L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), nè concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio)