Si rimane iscritti all'albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione, ovvero:
- colore che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici Provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.
A norma dell'articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570